Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Articolo 55 -RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche detenute da soggetti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione della istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo per la suddetta comunicazione si terrà conto di quella presentata ai fini T.A.R.S.U. e per le utenze domestiche ricadenti nelle frazioni l’iscrizione verrà fatta d’ufficio.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 56 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo tanto sulla quota fissa quanto sulla quota variabile della tariffa.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata può anche raggiungere il 100% della quota fissa e variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 56-bis RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 58 TER. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 56 Ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’ART. 58 bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

a. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER); 

e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica(distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste all’ART.69, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 57 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 58 ALTRE RIDUZIONI

Alle utenze domestiche sono applicate le seguenti riduzioni sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della Tariffa: 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovino nella seguente condizione: 

a) abitazioni occupate da un nucleo familiare composto da una sola persona, come emergente dalle risultanze anagrafiche, che presti servizio di volontariato o attività lavorativa all’estero, che sia ricoverato o degente presso case di cura, di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all’anno, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata: riduzione del 50%.

2. La tariffa viene ridotta nella misura del 15% per i nuclei famigliari con un solo componente avente un’età superiore ai 65 anni, previa richiesta da parte del contribuente, che non usufruisca già di altra riduzione.

3. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da un nucleo familiare avente un componente assistito in modo permanente dal Comune o dal Servizio Socio Assistenziale attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociale, possono previa richiesta documentata usufruire di uno sconto del 15% (salvo che non usufruiscano già di altra riduzione)

4. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza:

a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;

b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;

c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani superiore ai 50.000 kg, è ridotta del 15%. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo. La riduzione è applicata a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, attestante la quantità e la tipologia di rifiuti urbani avviati al recupero nell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità e la tipologia dei rifiuti urbani avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. 

E’ fatta salva la facoltà del Comune di richiedere copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell’utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione richiesta o in caso di presentazione solo di parte di essa o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti